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Albenga: salva la serra della discordia

Nel gennaio del 1997, un agricoltore di Albenga aveva ricevuto dal Comune un’ordinanza di demolizione per una serra agricola di circa 1.500 metri quadrati. Dopo ventidue anni ha però ottenuto l’annullamento del provvedimento, impugnato prima davanti al Tar Liguria, che gli aveva dato torto, poi in appello al Consiglio di Stato, che ha infine accolto il ricorso, anche se i tempi della decisione non sembrano compatibili con le normali “attività umane”.

L’agricoltore ingauno si era rivolto al Tar sostenendo sostanzialmente di avere tutti i requisiti per la realizzazione della serra e che era del tutto irrazionale ed illogico che il Comune ne avesse disposto la demolizione senza verificare se l’impianto, pur realizzato senza titolo edilizio, potesse essere sanato. Inoltre, sarebbe stato omesso l’avviso di avvio del procedimento e non si sarebbe tenuto conto, nel fissare la sanzione, se la serra fosse soggetta ad autorizzazione e non a concessione.

Oltre al ricorso, l’imprenditore, per evitare la demolizione, presentava la contestuale richiesta di sanatoria. Il Comune accettava, subordinando però la sanatoria al pagamento di una somma pari a 100 milioni di lire come oblazione. Scattava subito un secondo ricorso al Tar, con la richiesta di accertamento se la multa fosse o no dovuta. In particolare l’agricoltore sosteneva che le serre, come tutti i manufatti agricoli, non potevano ritenersi assoggettati al pagamento del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione, nemmeno a titolo di oblazione.

Il Tar, riuniti i due ricorsi, li respingeva. Di lì l’appello al Consiglio di Stato, che ha ritenuto fondata la tesi dell’imprenditore secondo il quale la serra, al momento della realizzazione, poteva considerarsi legittimamente costruibile anche in assenza di titolo edilizio o comunque, regolarizzabile mediante una semplice licenza sindacale: stando così le cose, la struttura non avrebbe quindi potuto essere assoggettabile ad un ordine di demolizione. E in effetti la legislazione regionale stabilisce che “fino a quando non venga approvato lo strumento urbanistico che disciplini espressamente la costruzione di serre, queste possono essere realizzate purché la superficie coperta non superi il 75 per cento dell’area disponibile ove questa non sia inferiore a metri quadrati 1.000”. Alla luce di questa normativa l’ordine di demolizione appare illegittimo.

Quanto ai 100 milioni (di lire) richiesti, il Consiglio di Stato ha fatto notare che la legge stabilisce che “i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: … e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola”, e che “Il contributo di costruzione non è dovuto: … a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo”. Conseguentemente il contributo richiesto deve essere dichiarato “non dovuto”. L’appello è stato accolto e l’ordinanza di demolizione del 1997 annullata, anche se le spese del doppio grado di giudizio sono state compensate.

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