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Canoni demaniali: Marina di Varazze in scacco

“L’appello è infondato e va respinto”: è la conclusione cui è giunta la quinta sezione del Consiglio di Stato, confermando la sentenza del marzo 2018 del Tar Liguria, e ritenendo inammissibile il ricorso che la Società Marina di Varazze aveva presentato contro il Comune di Varazze, l’Agenzia del Demanio e la Regione Liguria sostenendo la tesi di un aumento “spropositato” della maggiorazione del canone annuale di concessione dovuto per le annualità 2015, 2016 e 2017. “Inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo” era stata la pronuncia su reiterati ricorsi presentati di anno in anno da Marina di Varazze e la tesi dei giudici amministrativi liguri è stata confermata pure dal Consiglio di Stato, organo giudicante di appello delle sentenze amministrative.

Il caso giudiziario si è sviluppato in parallelo con l’evolversi della complessa vicenda degli aumenti dei canoni demaniali  disposta dalla legge finanziaria 2007 (governo Prodi) che,  modificando unilateralmente i patti contrattuali, aveva disposto l’aumento dei canoni demaniali sino a superare il 380% della base e mettendo così a rischio la tenuta economica delle società di gestione delle marina italiane.

Marina di Varazze, nei ricorsi, aveva fatto presente di aver stipulato con il Comune, nel 2002, una convenzione per la concessione di un’area demaniale marittima di circa 252 mila metri quadrati sulla quale aveva realizzato il nuovo porto turistico, con un investimento di 40 milioni di euro. Il relativo atto di concessione, con scadenza 2052, stabiliva un canone di 114 mila euro annui. Ma il conto da pagare per il 2015, calcolato dall’Ufficio Demanio del Comune, era salito a quota 388 mila euro (oltre ad un’imposta regionale di 38 mila euro), applicando le disposizioni della finanziaria 2007 (legge 296/2006). Era così partito un primo ricorso, che lamentava tra l’altro “l’ingiustizia manifesta, il travisamento dei fatti, il difetto assoluto di motivazione dei conteggi e della spiegazione della misura dell’aumento”.

L’intervento della Corte Costituzionale, nel 2017, aveva rideterminato il canone demaniale e l’imposta regionale a 351 mila euro. Il Tribunale amministrativo regionale, riuniti i tre ricorsi, con la sentenza del 5 marzo 2018 li aveva dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, al quale il codice di procedura civile attribuisce “le controversie aventi ad oggetto atti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione di quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi” che sono riservate alla giurisdizione ordinaria.

Questo perché, afferma ora la sentenza del Consiglio di Stato, si tratta di controversie “a contenuto meramente patrimoniale, nelle quali, quindi, non si rileva un potere di intervento della pubblica amministrazione a tutela di interessi generali”. “E’ invece della giurisdizione amministrativa – prosegue la sentenza – la controversia che coinvolge l’azione autoritativa della pubblica amministrazione sul rapporto concessorio” in quanto prevede l’utilizzo di poteri discrezionali nella determinazione del canone.

Nel caso di Varazze, tuttavia, l’amministrazione comunale si è limitata “ad una mera quantificazione del canone demaniale sulla base della pedissequa applicazione dei criteri dettagliatamente configurati” dalla normativa prevista dalla legge finanziaria 2007. Il Comune non ha esercitato quindi alcun potere discrezionale, con la conseguenza che sulla controversia il Tar non può avere competenza. Anche il Consiglio di Stato ha in pratica invitato Marina di Varazze a scegliere la strada del Tribunale civile per far valere le proprie ragioni per la violazione unilaterale dei patti sottoscritti.

Speriamo che non si tratti di un affare simile al caso delle spese di condominio per il comprensorio dei Piani d’Invrea, nel quale era il Comune di Varazze a dover pagar ed alla fine ha dovuto conciliare; se dovesse replicare con “Marina” vedrebbe volatilizzarsi notevoli propettive di incasso.

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