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ATTUALITÀDiritto... e rovescio

Diritto e…Rovescio a cura dell’avvocato Cristina Anelli

Buongiorno,
oggi parleremo della separazione consensuale tra i coniugi
La separazione consensuale è lo strumento che la legge mette a disposizione dei coniugi che intendono separarsi di comune accordo e che hanno perciò stabilito insieme i diritti relativi al patrimonio, all’assegno di mantenimento per il coniuge più debole e i figli, all’affidamento della prole e all’assegnazione della casa coniugale.
L’accordo viene stipulato con l’assistenza degli avvocati ma, per divenire efficace deve essere omologato dal Tribunale con apposito provvedimento, occorre cioè che i coniugi unitamente ai propri difensori si presentino personalmente dinnanzi al Presidente del Tribunale affinché accerti la loro reale volontà di separarsi.
Qualora, infatti, all’udienza di separazione le parti dovessero riconciliarsi, verrà redatto apposito verbale e la procedura di separazione avrà termine.
Viceversa se le parti persistono nella volontà di separarsi, il Presidente redige verbale di udienza nel quale viene trascritta siffatta volontà e viene riportato il contenuto dell’accordo che i due coniugi hanno stipulato. Tale accordo verrà sottoposto al giudizio collegiale dei magistrati per la definitiva omologazione.
Nel caso in cui vi siano figli ancora minorenni l’accordo viene sottoposto anche al Pubblico Ministero perché apponga il proprio visto.
Dal momento dell’omologazione della separazione decorre il termine di sei mesi per poter chiedere il divorzio.
Si noti che, il contenuto dell’accordo di separazione consensuale può essere modificato anche dopo l’omologazione a condizione che intervengano nuove circostanze di fatto che giustifichino il cambiamento (ad es. quando cambia la condizione economica di una delle parti).
Il fatto che l’accordo di separazione consensuale sia stato omologato non impedisce, poi, neanche l’eventuale riconciliazione delle parti che ha l’effetto di far cessare la separazione legale. Per riconciliazione però deve intendersi una ripresa della convivenza e la manifestata volontà di ricomporre il rapporto coniugale, non essendo sufficiente la sola coabitazione, le visite agli amici comuni, la consuetudine di riunirsi nel weekend o durante i fine settimana.
In alternativa alla separazione consensuale in Tribunale, i coniugi che intendano separarsi di comune accordo hanno due ulteriori possibilità: quella di ricorrere alla negoziazione assistita da due avvocati e quella di separarsi autonomamente dinanzi al sindaco.
La negoziazione assistita è un accordo che si raggiunge all’esito di una procedura conciliativa condotta dalle parti, con l’assistenza di due avvocati e con l’impegno di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere i loro rapporti in maniera amichevole.
Tale accordo, va concluso in forma scritta ed è sottoscritto dagli avvocati che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico e che certificano l’autenticità delle firme dei coniugi, in tal modo essa produce gli stessi effetti della separazione omologata dal Tribunale.
Tuttavia, è prima necessario sottoporre l’accordo al vaglio del PM e poi trasmetterlo allo stato civile per le necessarie annotazioni.
La separazione dinanzi al Sindaco, invece, avviene mediante separate dichiarazioni che i coniugi (anche senza l’assistenza dell’avvocato) rendono a tale soggetto quale ufficiale dello stato civile. Tale procedura però non è ammessa quando i coniugi abbiano figli comuni minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, incapaci di intendere e di volere o portatori di handicap e, comunque, non può essere utilizzata per concludere patti di trasferimento patrimoniale.
Per ulteriori informazioni inviare mail a: avvcristina.anelli@libero.it

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