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Diritto... e rovescio

Diritto… e Rovescio a cura dell’avvocato Cristina Anelli

Buongiorno a tutti,
oggi parliamo dei “ Compro Oro” la cui diffusione è ormai capillare in tutto il territorio italiano. Occorre però fare molta attenzione in quanto dal 2017 sono soggetti a regole precise nei confronti della Clientela. Vediamole. I “Compro oro” sono attività commerciali che compiono in via esclusiva o prevalente, operazioni di acquisto di beni in oro sotto forma di gioielli, rottami o materiale gemmologico. L’attività di “Compro oro” è riservata ai soggetti iscritti, previo pagamento di contributi periodici, nel registro degli operatori compro oro istituito presso l’organismo degli agenti e dei mediatori. L’iscrizione è requisito indefettibile per esercitare legittimamente l’attività, in assenza della quale si incorre nel reato di esercizio abusivo della professione che
comporta la pena della reclusione da 6 mesi a quattro ani e la multa da €. 2.000 ad €. 10.000. Per iscriversi al registro degli operatori compro oro occorre essere in possesso della licenza specifica per l’attività in materia di oggetti preziosi, la cui disciplina è contenuta nel TU di pubblica sicurezza, Regio decreto 773/1931.
Tele testo, però risultava desueto a seguito della rapida diffusione dei “Compro Oro” tanto che lo Stato italiano, per evitare, ingerenze illecite ha emanato nel 2017 il D. lgs. n. 92 disciplinando in modo più rigoroso l’attività svolta in tale settore. In particolare l’esercente ha l’obbligo:
– di identificare il cliente e verificare la sua reale identità per il tramite della presentazione di un documento di identità (solo carta di identità o patente di guida);
– di utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato esclusivamente alle transazioni compro oro;
– di predisporre per ogni operazione di compro oro una scheda contenente i dati identificativi del cliente, la
descrizione sintetica dell’oggetto prezioso indicandone qualità, natura, quotazione, valutazione, due
fotografie in formato digitale in due posizioni diverse, la data e l’ora delle operazione, l’importo riconosciuto, il
mezzo di pagamento utilizzato. Tale scheda deve essere conservata in osservanza al decreto sulla privacy per
10 anni;
– di segnalare alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) le operazioni sospette. Inoltre, quando l’operazione compro oro ha un valore complessivo o singolo uguale o superiore ad €. 500,00 è obbligatorio procedere al pagamento con sistemi tracciabili indipendentemente che l’acquisto venga effettuato in più operazioni frazionate anche dallo stesso Cliente.
Per quanto riguarda la quotazione dell’ora, essa varia costantemente durante tutto il giorno.
Il Fixing è il meccanismo per stabilire un prezzo di riferimento a livello mondiale e viene viene effettuato 2 volte al giorno dalle cinque più importanti bullion bank di Londra, alle 10.30 del mattino e alle 3 del pomeriggio, secondo l’orario inglese e visitando il sito del London Bullion Market Association (LBMA), chiunque può liberamente vedere il fixing ufficiale dell’oro anche in Euro.
Avv. Cristina Anelli
Per ulteriori informazioni: avvcristina.anelli@libero.it

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