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ECONOMIA

L’Unione Industriali spiega la legge che tutela chi segnala reati in azienda

“Whistleblower”: è il termine inglese (anzi americano) che indica il dipendente che segnala dei reati commessi da parte di altri dipendenti sia nel settore pubblico sia in quello privato. La legge che tutela queste segnalazioni è entrata in vigore alla fine dello scorso anno e presenta aspetti da maneggiare con particolare cura, tenuto conto della materia. L’Unione Industriali di Savona, sul tema, ha organizzato un seminario di approfondimento che si svolgerà martedì 23 gennaio, dalle 9 alle 13.

La legge sul cosiddetto “whistleblowing” presenta due distinte discipline: la prima per la tutela dei dipendenti che abbiano effettuato segnalazioni nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico; la seconda, invece, per la tutela del dipendente che segnala illeciti nel settore privato, con l’introduzione in questo caso di ulteriori specifiche disposizioni nella normativa in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. A queste si aggiungono poi specifiche deroghe alla disciplina sul segreto aziendale, professionale, industriale e scientifico.

Per quanto riguarda le tutele nell’ambito del rapporto di lavoro pubblico, la legge dispone che il dipendente pubblico che venisse a conoscenza, nell’esercizio delle sue mansioni, di una condotta illecita, possa effettuare la denuncia, indistintamente, al responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza, all’Anac (Autorità nazionale anticorruzione), alla magistratura ordinaria o a quella contabile.

Devono considerarsi nulle le misure ritorsive che fossero state poste in essere a seguito della segnalazione, fra cui la sottoposizione a sanzioni disciplinari, ivi compreso il licenziamento, il demansionamento del lavoratore, il suo trasferimento o l’adozione di altra misura organizzativa che abbia un effetto equivalente. L’adozione di misure di tale natura potrà essere evidenziata, da parte dell’interessato o delle organizzazioni sindacali, direttamente all’Anac, la quale potrà anche agire verso il responsabile della misura e in caso di accertamento della violazione, comminare sanzioni.

In campo privato viene disposto l’obbligo di prevedere nel modello organizzativo, qualora adottato dall’impresa, uno o più canali informativi che consentano ai propri dipendenti di presentare segnalazioni di condotte illecite, anche compiute in violazione del modello stesso; di garantire la riservatezza del segnalante; di prevedere almeno un canale alternativo con modalità informatiche.

Viene inoltre stabilito il divieto di atti ritorsivi, come già sopra evidenziati, nonché l’adozione di sanzioni verso coloro che violino le misure di tutela del segnalante, oppure di chi effettua con dolo e colpa grave segnalazioni che risultino infondate. Eventuali atti ritorsivi sono nulli e possono essere denunciati all’Ispettorato del lavoro dal segnalante e dalle organizzazioni sindacali.

Relatori saranno gli avvocati Vittorio Gromis di Trana, Alessandra Maria Cardella e Gianluca Serino. La partecipazione al seminario è gratuita (con registrazione obbligatoria). Le adesioni verranno accettate in ordine cronologico e fino ad esaurimento dei posti disponibili.

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