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ATTUALITÀ

“Whiststleblower” ovvero, colui che fa una soffiata..

“Whistleblower” è un termine inglese, per la precisione americano, letteralmente “fischiatore” o, meglio,”colui che fa’ una soffiata”, che indica il dipendente che segnala dei reati commessi da parte di altri dipendenti, nel settore pubblico come in quello privato. La legge che tutela tali segnalazioni è entrata in vigore alla fine dello scorso anno e presenta aspetti da maneggiare con particolare cautela, tenuto conto della materia. L’Unione Industriali di Savona, per cercare di approfondirne gli aspetti, ha organizzato un seminario che si svolgerà martedì 23 gennaio, dalle 9.00 alle 13.00.

La legge sul cosiddetto “whistleblowing” presenta due distinte discipline: la prima per la tutela dei dipendenti che abbiano presentato segnalazioni nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico; la seconda per la tutela del dipendente che segnala illeciti nel settore privato, con l’introduzione, nel caso, di ulteriori specifiche disposizioni riguardo alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. A queste si aggiungono poi specifiche deroghe alla disciplina sul segreto aziendale, professionale, industriale e scientifico.

Per quanto riguarda le tutele nell’ambito del rapporto di lavoro pubblico, la legge dispone che il dipendente pubblico che venisse a conoscenza, nell’esercizio delle sue mansioni, di una condotta illecita, possa effettuare la denuncia, indistintamente, al responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza, all’Anac (Autorità nazionale anticorruzione), alla magistratura ordinaria o a quella contabile.

Devono considerarsi nulle le misure ritorsive che fossero state poste in essere a seguito della segnalazione, fra cui la sottoposizione a sanzioni disciplinari, ivi compreso il licenziamento, il demansionamento del lavoratore, il trasferimento o l’adozione di altra misura organizzativa che abbia un effetto equivalente. L’adozione di misure di tale natura potrà essere evidenziata, da parte dell’interessato o delle organizzazioni sindacali, direttamente all’Anac, la quale potrà anche agire verso il responsabile della misura e in caso di accertamento della violazione, comminare sanzioni.

In campo privato viene disposto l’obbligo di prevedere nel modello organizzativo, quando adottato dall’impresa, uno o più canali informativi che consentano ai propri dipendenti di presentare segnalazioni di condotte illecite, anche compiute in violazione del modello stesso; di garantire la riservatezza del segnalante; di prevedere almeno un canale alternativo con modalità informatiche.

Viene inoltre stabilito il divieto di atti ritorsivi, come già sopra evidenziati, ed è prevista l’adozione di sanzioni verso coloro che violino le misure di tutela del segnalante, oppure di chi effettua con dolo e colpa grave segnalazioni che risultino infondate. Eventuali atti ritorsivi sono nulli e possono essere denunciati all’Ispettorato del lavoro dal segnalante e dalle organizzazioni sindacali.

Materia veramente spinosa perchè tra il dire che colui che fa’ una giusta “soffiata” è protetto dalla legge e guai a chi lo tocca ed il fare, che realmente sarà così, c’è veramente il “mare”!

Relatori saranno gli avvocati Vittorio Gromis di Trana, Alessandra Maria Cardella e Gianluca Serino. La partecipazione al seminario è gratuita (con registrazione obbligatoria). Le adesioni verranno accettate in ordine cronologico e fino ad esaurimento dei posti disponibili.

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