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Andora: villa Laura appartiene al Comune

Il Consiglio di Stato, in appello per una sentenza del TAR, ha finalmente concluso un contenzioso tra il Comune di Andora e l’immobiliare Edilcentro, sulla vertenza sorta intorno ad un “atto di donazione” del 1976, a mezzo del quale la società aveva trasferito all’Amministrazione municipale la proprietà di Villa Laura, immobile ottocentesco di particolare pregio che, a suo tempo, aveva ospitato la biblioteca civica e l’archivio dell’Anpi. Quarantadue anni dopo, i giudici romani hanno ritenuto “infondato” l’ultimo ricorso di Edilcentro, confermando al Comune la legittima proprietà della villa, come del resto già si era espresso nel 2009 il Tar Liguria.

La cessione della villa era avvenuta a titolo di pagamento degli oneri di urbanizzazione per la realizzazione, da parte della società, di un intervento edilizio nel comune di Andora, autorizzato in seguito all’“atto di donazione”, dopo che una precedente licenza edilizia era stata annullata in autotutela dall’Amministrazione comunale. Vent’anni dopo, nel 1996, Edilcentro revocava la donazione, in quanto “mai espressamente accettata dal Comune” e ricorreva al Tribunale per accertare la validità della revoca e la conseguente permanenza della proprietà della villa; da allora sono seguiti oltre 10 anni di battaglie legali, giunte sino alla Cassazione, che aveva dichiarato la propria incompetenza, demandando il caso all’esclusiva giurisdizione del giudice amministrativo. Edilcentro ricorreva allora al Tribunale Amminstrativo Regionale Liguria, che respingeva il ricorso di Edilcentro, ritenendo che l’atto del 1976 non fosse da ritenere una donazione in quanto il trasferimento della proprietà si inseriva in una vicenda di “adempimento di un’obbligazione assunta”. Sentenza che il Consiglio di Stato ha confermato, sottolineando come, a prescindere dal nome giuridico dato all’atto, non si era certo trattato di una donazione, “che richiede la spontaneità, dovendo l’attribuzione del vantaggio patrimoniale avvenire per spirito di liberalità” e non per obbligo. Nel caso in questione, al contrario, il trasferimento di proprietà era funzionale al rilascio del titolo edilizio in quanto prestazione dovuta, tra l’altro, quale pagamento degli oneri di urbanizzazione.

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