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ATTUALITÀ

Celle brucia

Il ritorno di Luigi Bertoldi sulla scena delle prossime elezioni comunali a Celle Ligure è dirompente, l’avevamo già annunciato i giorni scorsi. Il politico cellese di lungo corso, sindaco dal 1972 al 1975, successore di Luisa Russo, con una carriera basata su decenni di opposizione in nome del rispetto della legalità e della correttezza amministrativa, sembra voler giocare una carta definitiva e spinta alle estreme conseguenze e punta a “spiazzare” gli altri due contendenti, entrambi amministratori con cariche diverse, nel quindicennio passato, quando erano stati redatti i piani di recupero delle ex colonie milanesi e bergamasche, materia bruciante, per Bertoldi, sulla quale è convinto si giochi l’esito delle elezioni; Bertoldi ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Savona, che pubblichiamo, per completezza di quanto viene riferito, pure se si tratta di un testo lungo ed articolato, indicando come illegali e con possibili risvolti penali, gli adattamenti dei piani di recupero delle ex colonie alle prescrizioni della legislazione regionale, in particolare alla normativa del “Piano paesistico”, ma nell”‘incendio” che ne può derivare, non è lecito supporre si ustionino un po’ tutti?…a Luigi Bertoldi comunque e senza indugi la parola.

Nel frattempo, ieri sera, Remo Zunino, con il tempismo che caratterizza i “Zunino”, ha presentato la sua lista “Uniti per Celle”. (Giorgio Siri)

  ALLORA, QUESTE COLONIE???

Onde evitare che si producano convinzioni sbagliate in merito all’esposto relativo alle ex Colonie e venga annullata una delle ragioni che mi spingono a farmi artefice di una nuova e diversa proposta politica, cerco di dare una risposta breve, ma esauriente, a quella che immagino diventi l’obiezione che verrà avanzata.

Il divieto di aumentare il volume degli edifici in questione, si dirà, sarebbe superato dalla nuova versione della legge LR n. 49/2009, denominata “Piano Casa”, come modificata dalla legge LR n. 29/2017, che consente la deroga al Piano Urbanistico Comunale (PUC).

Che il PUC possa essere derogato, però, non ci interessa proprio niente!

L’impedimento ad approvare i progetti della Colonia Bergamasca e della Colonia Milanese, difatti, viene dal Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico regionale (PTCP) che ha classificato quella zona come ID.CE.

La Regione ha deliberato, prima, che sono “compatibili con il vigente regime paesistico ID-CE(del PTCP – ndr) solamente interventi non eccedenti la ristrutturazione edilizia […]” e, successivamente, che la demolizione con ricostruzione avvenga “con la stessa volumetria esistente […] nel rispetto della sagoma dell’edificio preesistente [] sullo stesso sedime dell’edificio preesistente”, perché così vuole il PTCP.

L’obbligo di rispettare la normativa del PTCP, oltre che pacifica e non derogabile, è ribadita proprio dal Piano Casa che, all’art. 6, richiamato dall’art. 7, così recita: ““Gli interventi di cui al comma 1 sono assentibili […] in conformità alle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico e dei Piani di Bacino []”.

Chiaro, no?!

Non servono particolari competenze, basta saper leggere e capire la lingua italiana. Se c’è qualcosa di cui non ho tenuto conto, lo si dovrebbe obiettare, pubblicamente come ho fatto io.

Che il Piano Paesistico comportasse il vincolo di volume gli Amministratori cellesi lo sapevano; infatti, il Sindaco, nel consiglio comunale di approvazione del PUC, ha affermato: [] lasciamo invece che non comportino aumenti dei volumi esistenti (nella Zona Colonie – ndr) […] cioè i volumi rimangono che non si possono aumentare; tra l’altro in zona di conservazione non sarebbe possibile […]”.

Che l’applicazione del Piano Casa dovesse sottostare alle prescrizioni del PTCP, come riportato sopra, lo si doveva rilevare dalla sua facile lettura.

L’esposto da me presentato ne dà descrizione più particolareggiata.

Gli Amministratori di maggioranza, che hanno approvato i progetti e le convenzioni, hanno l’interesse maggiore a capire quale sia la verità (posto che non lo sappiano già).

Ora ammettiamo per ipotesi e per un solo momento che quanto da me prospettato possa essere vero.

Nessuno, in Amministrazione, se ne era accorto? Nessuno aveva mai letto la legge del Piano Casa? Difficile crederlo, anche perché, alla richiesta di aumentare i volumi dell’ex Hotel Pescetto, l’Amministrazione ha dato risposta negativa, visto che il Piano Casa ne fa divieto nelle aree esondabili di Piano di Bacino. Se è stato letto questo divieto vuol dire che si è letto l’art. 6, citato prima, che fa riferimento anche al PTCP da rispettare.

Allora, ancora per ipotesi, se quanto scrivo fosse vero, se qualcuno sapeva e ha lasciato che il Consiglio e la Giunta approvassero, cosa ragionevolmente ci si dovrebbe aspettare da quegli Assessori e Consiglieri che davvero erano ignari? E non si dovrebbe pensare di loro che in verità sapevano e quindi sono responsabili, se quanto aspettato non si verificasse?

Di seguito l’esposto alla Procura, inviatoci dallo stesso Bertoldi.

Ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica

Piazza Angelo Barile 1

17100 SAVONA

Celle Ligure, 29 gennaio 2019

OGGETTO: Autorizzazioni ad edificare in area ex Colonie Bergamasca e Milanese nel comune di Celle Ligure.

Il sottoscritto Luigi Bertoldi, nato a Tripoli il 20/07/1941, residente in Celle Ligure (SV), via Torre 9, già amministratore del Comune di Celle Ligure, si permette di chiedere alla S.V. Ill.ma di verificare la regolarità degli atti normativi e autorizzativi in oggetto e, per quanto riguarda la Colonia Milanese, dei successivi atti di accordo, compravendita, convenzione, valutando per entrambe l’esistenza di eventuali profili di illiceità penale presenti nei relativi procedimenti.

Le possibili irregolarità sono rappresentate dai seguenti elementi:

COLONIA BERGAMASCA

  1. Autorizzazione a demolizione, ricostruzione e cambio di destinazione d’uso con aumento di volumi pari al 35% in possibile contrasto con la legge Regione Liguria n°49 del 3/11/2009 e s.m.i. e con la normativa di Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP).
  2. Autorizzazione a demolizione e ricostruzione con aumento di volumi, con sagoma diversa e con sedime diverso, in possibile contrasto con il D.P.R. 380/01 e con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
  3. Autorizzazione a demolizione e ricostruzione con aumento di volumi con suddivisione in lotti, in possibile contrasto con l’art. 7, comma 1, della LR 49/2009, indicante il limite massimo volumetrico.
  4. Autorizzazione a demolizione e ricostruzione con aumento di volumi con suddivisione in lotti, in possibile contrasto con l’art. 7, comma 1, della LR 49/2009 indicante l’obbligo di progettazione unitaria e rilascio di unico titolo abilitativo.
  5. Autorizzazione a costruire in fascia di inedificabilità, in possibile contrasto con l’art. 16 del Codice della strada e l’art. 26 del collegato Regolamento.

COLONIA MILANESE

  1. Autorizzazione a demolizione, ricostruzione e cambio di destinazione d’uso con aumento di volumi pari a 21.978 mc in possibile contrasto con la normativa di Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP) e con il Piano Urbanistico vigente (PUC).
  2. Autorizzazione per ristrutturazione edilizia e cambio d’uso consistente, secondo legge, nella “demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente” “ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente” essendo compresa nella sagoma anche il sedime, “con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni” contenente, però, l’approvazione di un aumento di volume pari a 21.978 mc, la modificazione della sagoma e la variazione del sedime, e costituendo così nuova costruzione, in possibile contrasto con il D.P.R. 380/01 e con la LR n°16/2008.
  3. Autorizzazione ad edificare volumi interrati, in possibile contrasto con il Piano Urbanistico Comunale.
  4. Autorizzazione a costruire in fascia di inedificabilità, in possibile contrasto con l’art. 16 del Codice della strada e l’art. 26 del collegato Regolamento.
  5. Autorizzazione a costruire in assenza di esame e conseguente parere della Commissione Edilizia comunale, in possibile contrasto con il Regolamento Edilizio e con la legge.
  6. Autorizzazione a costruire in difetto di posti auto pertinenziali.
  7. Dichiarazione consiliare di regolarità degli atti, nonostante la completa documentazione delle irregolarità, avvenuta in data 29/4/2013 e mancato provvedimento di annullamento in autotutela.
  8. Inserimento nel Piano Urbanistico Comunale dell’obbligo di realizzare, nel sito ex Colonia Milanese, il progetto così come approvato, dopo lo scioglimento, la rinuncia ed il contenzioso della Società attuatrice, rendendo all’autorizzazione ad edificare il valore di bene durevole, senza scadenza, da commerciare.
  9. Mancato provvedimento di annullamento in autotutela e di variazione del PUC anche al fine di impedire la negoziazione e la compravendita di area dotata di illegittima autorizzazione ad edificare, a seguito di documentata segnalazione inviata da un cittadino al Sindaco ed ai consiglieri comunali, in data 6 luglio 2016.
  10. Mancata variazione del PUC e dichiarazione di decadenza dell’approvazione progettuale a seguito della precisazione regionale delle prescrizioni assegnate all’area ex Colonie.

FATTI

COLONIA BERGAMASCA

  1. In data 13 marzo 2018 il Comune di Celle Ligure ha rilasciato alla Società Punta dell’Olmo S.p.A. l’autorizzazione paesistica per la “Realizzazione di edificio plurifamiliare residenziale, risultato dalla demolizione e ricostruzione e cambio d’uso di due edifici esistenti a destinazione d’uso turistico ricettiva”, nell’ambito di un più largo progetto riguardante tutto il complesso, in attuazione di quanto previsto dall’art. 7 della LR n.49/2008 e s.m.i. (Piano Casa). In data 11 giugno 2018 il consiglio comunale ha approvato lo schema di convenzione con il soggetto attuatore, che costituisce approvazione del progetto presentato ed autorizzazione edilizia, in regolamentazione di tutto il percorso che porterà alla riqualificazione dell’intera zona. In date successive il contratto è stato sottoscritto dalle parti ed è stato versato dal soggetto attuatore l’onere di costruzione.

I due edifici fanno parte del complesso denominato “Colonia Bergamasca”, già destinato all’ospitalità infantile, che, dopo la dismissione, il soggetto attuatore ha acquistato dalla Fondazione Azzanelli Cedrelli e dalla Soc. Italcementi.

L’intero complesso è costituito da dieci edifici, più tre minori, insistenti su un’area di 45.310 mq.

Il sito è inquadrato territorialmente nel Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP) con l’assetto insediativo di Zona ID.CE, di conservazione. La normativa di riferimento prescrive che “Non è … consentito costruire nuovi edifici, né alterare quelli esistenti se non per adeguarli ai caratteri propri della zona.

La zona è soggetta a vincolo paesaggistico posto dall’art. 142 del DLgs n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali) “Aree tutelate per legge” poiché rientra nella fascia di 300 m. dalla linea di costa, e dal DM 20 marzo 1956 perché confinante con la Via Aurelia (bellezza di insieme).

Con delibera c.c. n. 49/2015 il Comune di Celle Ligure ha adottato una variante al Piano Urbanistico Comunale (PUC) ed ha avviato la contestuale verifica di congruenza con le norme sovraordinate – DPR 380/2001, Piani di Bacino, Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico Regionale (PTCP).

Con DGR n. 1008 del 28/1/2016 la Giunta Regionale, sulla base del voto CTR n. 167 del 30/9/2016, ha avanzato rilievi di incompatibilità del PUC con la normativa di PTCP, in relazione all’area delle ex Colonie, Bergamasca e Milanese. In particolare, per quanto riguarda la Colonia Bergamasca, i contenuti della scheda normativa non presentavano “un livello di definizione sufficiente a garantire la compatibilità … con il suddetto regime di conservazione di PTCP …”. Si segnalava pertanto “la necessità di operare una più definita selezione delle categorie degli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente, al fine di preservare i valori di qualità e tipicità del complesso …”.

Con deliberazione c.c. n. 19 del 11/4/2017 il Comune ha provveduto ad adeguare la disciplina urbanistica della ex Colonia Bergamasca, Ambito 25 DC, ridenominato 53 DCo, ai rilievi formulati.

Con DGR n. 755 del 20/9/2017, riprendendo le risultanze della Relazione Tecnica n. 26 del 14/9/2017, la Regione Liguria ha stabilito che “… si ritengono compatibili con il vigente regime paesistico ID-CE solamente interventi non eccedenti la ristrutturazione edilizia, senza demolizione e ricostruzione e senza ampliamenti delle attuali consistenze volumetriche …”. La prescrizione è stata inserita d’ufficio nel Piano Urbanistico Comunale, come formulazione della scheda d’area della Colonia Bergamasca.

Avverso tale modifica alla normativa del PUC la Società proponente l’intervento edificatorio ha presentato ricorso al TAR. In seguito a ciò la Regione ha effettuato un approfondimento, concludendo con l’osservazione che il DPR 380/2001 stabilisce “che nell’intervento di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria esistente e, nel caso di immobili sottoposti ai vincoli del D.lgs 42/2004 e s.m., nel rispetto della sagoma dell’edificio preesistente” e pertanto “la prescrizione è, dunque, erronea sotto un duplice aspetto consistente, il primo, nell’aver escluso la possibilità della demolizione e ricostruzione, tra l’altro nel caso specifico con riferimento ad edifici soggetti al vincolo paesaggistico e pertanto con obbligo del rispetto della sagoma, e, il secondo, nell’aver escluso ampliamenti delle attuali consistenze volumetriche in relazione ad un tipo di intervento per il quale la norma sopra richiamata già lo esclude”.

Pertanto “la prescrizione come sopra introdotta … se, da un lato, ha correttamente individuato … nell’intervento di ristrutturazione edilizia quello più adatto in rapporto alla normativa dell’ambito ID-CE del PTCP … (posto che in tale regime paesistico deve essere conservato sostanzialmente inalterato l’assetto insediativo esistente nel suo insieme e nei singoli elementi e quindi non sono compatibili gli interventi di sostituzione edilizia e nuova costruzione che determinino una diversa dislocazione delle costruzioni nello stesso ambito) dall’altro, ha ecceduto nello stabilire ingiustificate limitazioni all’intervento di ristrutturazione edilizia laddove ha escluso la possibilità di demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti, tra l’altro con la stessa sagoma, intervento che non può determinare modifiche all’assetto insediativo posto che la ricostruzione, con lo stesso volume e sagoma, deve avvenire sullo stesso sedime dell’edificio preesistente e come tale non determina alterazioni dell’assetto paesaggistico esistente sottoposto a regime di conservazione”.

La Regione, quindi, ha deliberato, con DGR n. 698 del 3/8/2018, di “procedere alla rideterminazione … della modifica della disciplina urbanistica dell’Ambito 53 DR … nei termini indicati nell’allegato A … con conseguente stralcio della parte della citata Relazione Tecnica relativa alla <Colonia Bergamasca Ambito 25 DC ridenominato 53 DCo da ridenominare 53 DR>” riprendendo, per quest’ultima variazione, quanto già prescritto con DGR 1008/2016 che “Tale Ambito … si ritiene sia riconducibile alla categoria della Riqualificazione” e non del COMPLETAMENTO, come tentato di fare dal Comune con la ridenominazione fatta ad Ambito 53 DCo.

L’Allegato A, che è diventato quindi norma di PUC, risulta così formulato: “Norme di Conformità e Congruenza – Stralcio. Scheda prescrittiva per l’ambito 53 DR – Toponimo Colonie Bergamasche.

Obiettivo degli interventi: favorire gli interventi di ristrutturazione edilizia ai fini del riuso dei volumi esistenti …

Titolo abilitativo: permesso di costruire convenzionato

Destinazione d’uso: turistico-ricettiva”.

In sintesi: il PTCP ha assegnato al sito l’attribuzione di conservazione; Regione e Comune hanno verificato la congruenza delle norme di Piano Urbanistico Comunale con la normativa sovraordinata del PTCP, rilevandone l’imprecisione e correggendo con la prescrizione che gli interventi non dovessero eccedere la ristrutturazione edilizia, con l’esclusione della nuova costruzione ed anche della demolizione e ricostruzione. La Regione ha poi rivisto la formulazione considerando che la demolizione con ricostruzione a parità di volume, con il mantenimento di sagoma e sedime, essendo sito vincolato, costituisce ancora ristrutturazione edilizia e non nuova costruzione, ed ha reintrodotto questa possibilità, escludendo la demolizione e ricostruzione con aumento di volume e modificazione di sagoma/sedime.

Dal tutto, quindi, emerge con chiarezza che nell’Ambito delle ex Colonie non è consentita la nuova costruzione ed in particolare la demolizione e ricostruzione con aumento di volume e/o diversa sagoma e/o diverso sedime. La ricostruzione deve essere tale e quale l’esistente.

L’autorizzazione a demolire e ricostruire è stata rilasciata con l’aumento di volume del 35 %, senza rispetto sia della sagoma che del sedime.

È ben vero che l’autorizzazione è stata richiesta ai sensi dell’art. 7 della LR 49/2009 (Piano Casa), ma il particolare è ininfluente, essendo il PTCP sovraordinato al Piano Casa, che non può autorizzare ciò che il PTCP vieta. Infatti, l’articolo della norma citata afferma che “i Comuni, in osservanza dei presupposti, dei requisiti, delle condizioni e dei limiti di cui all’articolo 6, commi 1, 2 e 3, possono approvare interventi di demolizione e ricostruzione con incremento fino al 35 per cento della volumetria esistente aventi ad oggetto edifici a destinazione diversa da quella residenziale”; l’art. 6 della legge, comma 3, così recita: “Gli interventi di cui al comma 1 sono assentibili … in conformità alle previsioni del piano territoriale di coordinamento paesistico e dei piani di bacino …”.

  1. L’autorizzazione di che trattasi sembra non conforme anche all’art. 7, comma 1, della già citata legge “Piano Casa” essendo questo così formulato: “Più edifici … possono essere accorpati in … più edifici aventi una volumetria complessiva che non può superare i limiti di cui al presente comma”“non eccedente 10.000 metri cubi”. Come già detto, gli edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, i quali fanno parte di un unico compendio, hanno complessivamente il volume di 31.880 mc, oltre all’edificio contrassegnato dal n. 5, il maggiore, del quale non è indicata la volumetria. Una parte di essi verrà ricostruita in accorpamento nel modo seguente:

edif. n.4 (mc 1167,68) con edif. n.7 (mc 1388,93) con edif. n.8 (mc 320,41) = mc. 2877,02

edif. n. 6 Camozzi (mc 6256,91) con edif. n. 10 Vertova (mc 3288,72) = mc 9545,63

edif. n. 5 Frizzoni con edif. n. 11 Alpini (mc 1215,93).

Dunque, 7 edifici vengono accorpati in 3 nuovi edifici; come da formulazione della legge: “più edifici … possono essere accorpati in … più edifici”.

Il limite dei 10.000 mc, però, non appare rispettato (mc 2.877,02 + mc 9.545,63 + mc 1.215,93 = mc 13638,58. Al volume ottenuto con l’accorpamento verrà aggiunto il 35 %.

  1. L’autorizzazione sembra non conforme all’art. 7, comma 1, del Piano casa anche per l’obbligo da questo imposto: “Più edifici … possono essere accorpati in … più edificimediante rilascio di unico titolo abilitativo sulla base di progettazione unitaria”. Nel caso in esame, si procede con più titoli abilitativi, uno per ogni edificio risultante dall’accorpamento.
  2. Come già osservato, il mancato rispetto di volume, sagoma, sedime degli edifici esistenti comporta che gli interventi siano qualificati come “nuova costruzione” e debbano rispettare i limiti di distanza dalle strade costituenti fascia di inedificabilità assoluta. Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 285/1992, Codice della strada, art. 16, e dal collegato Regolamento, D.P.R. 16/12/1992 n° 495 e s.m.i. art. 26, l’edificazione in oggetto dovrebbe rispettare la distanza di m. 30 dal limite della via Aurelia, strada extraurbana di tipo “C” fuori dal centro abitato, in zona non edificabile né trasformabile (zona di riqualificazione). L’autorizzazione, invece, è stata rilasciata con distanze di 10 m, apparendo, così, non conforme alla normativa.

COLONIA MILANESE

A confine con la Colonia Bergamasca vi è, nel comune di Celle Ligure, la Colonia Milanese, di proprietà di Regione Lombardia.

Quest’ultima, con pubblica gara, ha affidato il compendio immobiliare, in diritto di superficie per 28 anni, insieme alla piena proprietà di un’altra Colonia sita a Pietra Ligure, alla Società GHV, con il compito di ristrutturare gli immobili a fini turistici e di gestirli per lo stesso periodo.

In data 16 febbraio 2011, con deliberazione n.1, il consiglio comunale di Celle Ligure ha assentito il progetto presentato dalla Soc. GHV, finalizzato alla demolizione e ricostruzione degli immobili costituenti il complesso immobiliare denominato “ex Colonia Milanese” in variante con il Piano Urbanistico Comunale e ha deciso l’avvio del procedimento in Conferenza dei Servizi. Contestualmente il c.c. ha approvato lo schema di convenzione con la Società proponente, prevedente il cambio di destinazione d’uso da Colonia infantile a complesso turistico, con albergo, RTA e centro benessere.

A seguito di osservazioni e richieste di modifiche al progetto avanzate in Conferenza Referente, il consiglio comunale, con deliberazione n. 52 del 27 dicembre 2012, ha riapprovato lo schema di convenzione ed ha indetto la Conferenza deliberante.

In tale sede il progetto ha ottenuto l’approvazione definitiva condizionata al recepimento di modifiche ed integrazioni alla convenzione, apportate con approvazione della deliberazione consiglio comunale n. 17 del 28 aprile 2012.

Il 6 giugno 2013 la società GHV è stata posta in liquidazione, vista l’impossibilità di perseguire gli scopi sociali, ed i lavori non sono mai stati iniziati.

L’atto con cui GHV aveva acquisito da Regione Lombardia la proprietà della Colonia Oberdan di Pietra Ligure ed il diritto di superficie della Colonia Milanese di Celle Ligure prevedeva il pagamento della prima, valutata 6.439.254 €, con un versamento iniziale di 500.000 € ed il resto con la costruzione degli edifici di Celle che sarebbero ritornati nel possesso della Regione Lombardia nel 2035, mentre per la Colonia Milanese prevedeva il versamento di 28 rate annuali da 65.000 €, per un totale di 1.820.000 €.

Al momento della messa in stato di liquidazione GHV aveva quindi pagato 500.000 € più 6 rate da 65.000 €, per un totale di 890.000 €.

GHV, nel frattempo, aveva già rivenduto la Colonia di Pietra Ligure al prezzo di 8.250.000 € realizzando, così, un residuo attivo di 7.360.000 € al lordo delle imposte e delle spese di mediazione, senza aver attuato alcun impegno contrattuale. Ciò aveva dato origine ad un contenzioso fra GHV e Regione Lombardia del quale non si conosce l’esito.

All’interno di un procedimento di variante al Piano Urbanistico Comunale e di verifica di congruenza con la normativa sovraordinata, già citato a proposito della Colonia Bergamasca, il Comune di Celle Ligure ha stralciato le previsioni urbanistiche in vigore per la Colonia Milanese, sostituendole con la prescrizione della realizzazione obbligatoria del progetto GHV già approvato, sottraendo così quest’ultimo alla decadenza.

Nel mese di aprile 2017 Regione Lombardia ha trasferito la proprietà dell’intero compendio a Cassa Depositi e Prestiti, la quale, come da notizia apparsa il 6 giugno successivo sulla stampa nazionale, ha sottoscritto un atto di intesa con la Società TH Resorts per la realizzazione del progetto già approvato e la successiva gestione della struttura turistica, finanziato dal Fondo Investimenti per il Turismo.

GHV aveva sede a Padova, via Egidio Forcellini, 150.

TH Resorts ha sede a Padova, via Egidio Forcellini, 150.

Appartenendo le due aree ex Colonie allo stesso ambito di regime conservativo (ID-CE) di PTCP, le osservazioni avanzate precedentemente per la Colonia Bergamasca valgono anche per la Colonia Milanese: non sono consentite demolizioni e ricostruzioni con aumento di volumi e/o modificazione della sagoma e/o variazione del sedime.

Il progetto approvato, ora norma prescrittiva, prevede un aumento pari al 49% dei volumi esistenti, in parte interrati a servizi, in parte interrati con superficie utile, in parte fuori terra, con modificazioni sia di sagoma che di sedime.

Il titolo edilizio rilasciato ed indicato in tutti gli atti e documenti del procedimento è precisato quale “ristrutturazione edilizia”, che non consente aumenti di volume e variazioni di sagoma/sedime. Tale titolo edilizio sarebbe stato assentibile ma non corrisponde al progetto assentito. Con aumento di volume e variazione di sagoma e sedime, invece, avrebbe dovuto essere “nuova costruzione” o “ristrutturazione urbanistica”, non assentibili.

In Conferenza dei Servizi ogni Ente partecipante aveva competenze proprie e in riguardo ad esse ha dato la propria approvazione. Tali competenze sono precisate nei verbali di Conferenza: per la Regione erano rappresentate dall’approvazione della variante al Piano Paesistico, oltre all’approvazione sotto il profilo tecnico e paesistico-ambientale del progetto relativo al ripristino e allungamento del molo, per la Provincia l’approvazione delle varianti al PUC, per il Comune il rilascio dei titoli abilitativi e quindi la conformità alla normativa, per la Soprintendenza il parere sull’autorizzazione paesistica propedeutica al rilascio del permesso di costruire.

Pur non avendone competenza diretta, i rappresentanti regionali, sia in sede preliminare che referente hanno sottolineato “la necessità di verificare in modo approfondito che il progetto non risulti in contrasto con la disciplina ID-CE di PTCP in quanto in tale ambito ad oggi vige la possibilità di intervenire solo tramite restauro e mera riqualificazione dell’esistente” (Preliminare), hanno ricordato la necessità di predisporre una “tabella comparativa che permetta il raffronto tra il volume attuale e quello di progetto, comprensivo delle quantità interrate e di quelle fuori terra” per poter valutare attraverso “detta tabella l’inviluppo volumetrico sia dello stato attuale che del progetto, ovvero il volume calcolato dalla linea di gronda a terra, comprensivo degli interrati, ai fini della verifica di conformità con il regime IDCE di conservazione dell’ambito in oggetto”e hanno nuovamente ricordato che andava fatta (perché, quindi, non lo era ancora) la “Verifica di conformità generale delle opere a progetto con il regime della disciplina paesistica vigente ID-CE” (Referente). Allo stesso modo hanno ricordato la necessità di “Inserimento di indice per nuove volumetrie in quanto la zona T1 ad oggi è inedificabile” e l’aumento della volumetria non era compreso fra le varianti al PUC sottese al progetto.

Il CTU – Comitato Tecnico Urbanistico – a sua volta ha segnalato che “Stante quanto sopra indicato, è pertanto necessario ricondurre l’intervento entro i limiti di ammissibilità rispetto alla disciplina del vigente PTCP. Le modifiche da apportare al progetto sono pertanto da indirizzare verso il mantenimento delle volumetrie preesistenti fuori terra, prevedendo il sistematico interramento di tutti quei volumi accessori aggiuntivi”.

Le altre possibili irregolarità progettuali e procedurali, elencate all’inizio, sono precisate nei documenti che si allegano.

I rappresentanti comunali – funzionari, Sindaco, Assessori e consiglieri – non possono dire di non aver avuto contezza dell’irregolarità dell’aumento di volume, sia in relazione alla Colonia Milanese che alla Colonia Bergamasca.

Lo si evince con ancor maggiore chiarezza dal verbale della deliberazione n. 49 del 20 ottobre 2015 con la quale è stata adottata dal Comune di Celle Ligure la variante al PUC che prevedeva, per l’area della Colonia Milanese, la possibilità di “interventi di riqualificazione urbanistica ed edilizia ai fini di una corretta trasformazione e ristrutturazione che non comportano l’aumento della superficie agibile dei volumi esistenti” ma anche che “sono consentiti interventi di demolizione e ricostruzione (sostituzione edilizia) come previsti nel progetto approvato a seguito di conferenza dei servizi”. Visto che in Conferenza dei Servizi si è approvato un aumento di superficie agibile da 9.172 mq a 12.000 mq, la normativa presentava una insanabile incongruenza, così come denunciato da un consigliere in consiglio comunale. Il consiglio ha allora annullato la discrepanza stralciando il divieto di aumento.

Il Sindaco, in discussione verbalizzata, ha affermato: “[…] credo che si possa chiarire la questione cancellando quella frase in alto. Rimane esattamente il progetto della Conferenza dei Servizi […] e lasciamo invece che non comportino aumenti dei volumi esistenti, che è un’altra questione, cioè i volumi rimangono che non si possono aumentare; tra l’altro in zona di conservazione non sarebbe possibile; per la questione della superficie agibile rimane quella prevista nella Conferenza dei Servizi […]”.

Il Sindaco, cioè, era cosciente del fatto che l’aumento di volumi, essendo zona ID-CE di conservazione, non sarebbe stato consentito. Leggendo ciò si potrebbe pensare che non si sia mai reso conto che ci sia stato un aumento di volumi. In risposta ad una mozione richiedente l’annullamento, però, aveva affermato che “Il progetto […] è stato ritenuto complessivamente coerente con le norme di PTCP, compreso l’aumento volumetrico” e “L’aumento di volume è stato regolarmente autorizzato”.

In ogni caso, il 19 marzo 2013, due consiglieri comunali hanno scritto al Sindaco ed ai Consiglieri comunali, nonché al Sig. Procuratore Capo della Repubblica, presentando mozione di annullamento in autotutela dell’autorizzazione già emessa, mozione respinta.

In data 6 luglio 2016, gli stessi consiglieri hanno scritto al Sindaco, ai consiglieri comunali e ad altri soggetti, precisando le irregolarità, opportunamente e completamente documentate: anche in tale occasione nessun provvedimento è stato assunto dalla pubblica Amministrazione.

A completamento, come già riportato per la Colonia Bergamasca e quindi costituente osservazione valida per entrambi i procedimenti, l’obbligo ineludibile e innegabilmente chiaro di uniformare il provvedimento amministrativo già emesso (Colonia Milanese) e quello in formazione (Colonia Bergamasca) alla normativa richiamata dalla Regione come vincolo da rispettare sembra non sia stato soddisfatto: in relazione alla seconda iniziativa la Giunta ed il Consiglio comunale hanno approvato il progetto e la convenzione, poi debitamente firmata dalle parti, e il Comune ha introitato gli oneri di costruzione corrispondenti. (In apparente violazione, una prima volta della DGR n. 755 del 20/9/2017 ed una seconda volta della D.G.R. n.698 del 3/8/2018).

Si allegano, facendovi riferimento:

Mozione del 19/3/2013 inviata anche alla Procura della Repubblica

Esposto del 27/11/2017 inviato alla Procura della Repubblica dal Sen. Luigi Gaetti, Vicepresidente della Commissione Parlamentare Antimafia.

Lettera del 6/7/2016 inviata al Sindaco ed ai Consiglieri comunali

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