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Diritto... e rovescioRUBRICHE

Diritto…e Rovescio a cura dell’ avvocato Cristina Anelli

Buongiorno a tutti,
oggi parleremo del bonus affitti 2020 da non confondere con il credito di imposta covid19. Il bonus affitto è un contributo economico finanziato dal Fondo di sostegno alla locazione. È stato pensato per facilitare il pagamento del canone di locazione alle famiglie in difficoltà ed è gestito attraverso graduatorie comunali aggiornate ogni trimestre. La Legge di bilancio erogata ogni anno dal Parlamento stabilisce i requisiti di reddito e valore del fondo in quanto la misura non è infinita ma dipende dalle risorse messe a disposizione dal legislatore, che per il 2020 ammontano a circa 50 milioni di euro. I requisiti bonus affitto 2020 possono variare a seconda dell’amministrazione comunale di riferimento, quindi non è possibile stabilirli in assoluto, ma esistono delle condizioni essenziali uguali per tutti:.
•cittadinanza italiana, dell’Unione Europea o permesso di soggiorno
•residenza nel Comune in cui si fa la richiesta per il bonus affitto 2020
•possedere un regolare contratto di locazione, con esclusione dal contributo degli immobili di lusso
•aver pagato regolarmente l’affitto
•il limite ISEE viene stabilito nel bando comunale
•non risultare assegnatari di immobili in regime di edilizia agevolata convenzionata
•non si può sommare il contributo affitto 2020 ad altri aiuti alla locazione
Il Decreto Cura Italia aveva stabilito, invece, un credito di imposta del 60% del valore dell’affitto, per gli
immobili adibiti a negozi, piccole attività commerciali e botteghe costrette alla chiusura a causa della
pandemia covid 19. I proprietari di attività di impresa bloccati dalla diffusione di Covid 19, però, dovevano
comunque pagare l’intero canone di locazione ed usufruire successivamente del credito di imposta del 60%
“in compensazione”. Nel Decreto Rilancio di maggio viene data, anche la possibilità di cedere il credito di imposta ad un soggetto terzo, come il locatore, il concedente o un istituto di credito. Gli immobili non devono essere adibiti ad uso abitativo ma destinati solo ed esclusivamente all’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola o relativamente ad un’attività turistica. Il credito vale anche per l’affitto di immobili destinati all’esercizio di attività professionali o di lavoro autonomo. Per contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda il credito d’imposta previsto per l’affitto scende al 30%. Attenzione, però, che requisito fondamentale è che il canone di locazione sia stato comunque versato nei mesi di riferimento, ossia marzo, aprile e maggio 2020, in caso contrario il credito di imposta rimane sospeso fino al momento dell’avvenuto pagamento. Per beneficiare del bonus affitto Covid, occorre dimostrare una diminuzione del fatturato o dei compensi nel periodo interessato all’agevolazione di almeno il 50% rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente; fatturato o ricavi nel 2019 per un totale complessivo non superiore ai 5 milioni di euro, circostanze che si potranno dimostrare allegando alla domanda i documenti con cui è possibile mettere a confronto quanti soldi sono entrati nei mesi interessati del 2019 e del 2020 (il bilancio dell’anno precedente ed il trimestrale o i trimestrali del 2020). Lo stesso, vale per i compensi, allegando la dichiarazione dei redditi.
Avv. Cristina Anelli

Per ulteriori informazioni: avvcristina.anelli@libero.it

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