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Diritto... e rovescio

Diritto e…Rovescio a cura dell’avvocato Cristina Anelli

Buongiorno a tutti,
oggi parliamo del testamento e della relativa disciplina.
L’art. 587 c.c. definisce il testamento come “un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse”.
Il testamento rappresenta l’unico strumento possibile per poter disporre dei propri beni dopo la morte.
Sono, quindi, prerogative essenziali del fare testamento, garantite dalla legge, la libertà e la revocabilità in qualsiasi momento.
La libertà di disporre dei propri beni per testamento è totale solo in mancanza di familiari prossimi; se invece il testatore ha parenti stretti, può disporre liberamente per testamento solo di una parte del proprio patrimonio, in quanto l’altra chiamata “legittima”, spetterà agli eredi salvo rinuncia.
Salva la possibilità di redigere testamenti speciali, il legislatore ha previsto tre modalità di dichiarare le proprie ultime volontà: il testamento pubblico, il testamento olografo ed il testamento segreto.
Il testamento pubblico (art. 603 c.c.): il testatore, alla presenza di almeno due testimoni, dichiara al notaio le proprie volontà che verranno trasfuse in iscritto e, al termine, ne darà lettura. Il testamento pubblico verrà conservato dal notaio sino a quando egli non verrà a conoscenza del decesso del testatore. I pregi del testamento pubblico risiedono nel fatto che esso non potrà essere distrutto, perso o alterato dagli eredi. Per quanto concerne le volontà ivi contenute, il notaio, adeguerà le dichiarazioni del testatore alla legislazione e lo consiglierà sulle varie formule utilizzabili.
Il testamento olografo (art. 602 c.c.): è la forma più semplice ed economica di testamento in quanto non richiede la presenza del notaio. Esso consta, però, di tre requisiti indispensabili: autografia, data e sottoscrizione. Deve essere interamente scritto di pugno dal testatore, senza l’ausilio di terze persone, deve essere apposta la data e firmato, dal testatore, alla fine delle proprie disposizioni. Il testamento potrà essere conservato dal testatore personalmente oppure da persona di sua fiducia.
Il testamento segreto può essere scritto dal testatore, da un terzo o con mezzi meccanici: nel caso non sia scritto di pugno dal testatore, dovrà essere datato, siglato dal testatore in ogni mezzo foglio, unito o separato e sottoscritto nell’ultima pagina.
Se volete informazioni in merito all’articolo scrivete all’avvocato Cristina Anelli una mail all’indirizzo: avvcristina.anelli@libero.it

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