LAIGUEGLIA: VINCOLO ALBERGHIERO SCIOLTO DAL CONSIGLIO DI STATO

Interessante caso amministrativo a Laigueglia che pertanto, oltre ad essere  il pittoresco e bellissimo paese che si conosce ed aver fatto parlare di sè per la chiusura notturna delle spiagge, potrà divenire l’esempio da manuale  di una controversia di carattere amministrativo! La quarta sezione del Consiglio di Stato, nel suo ruolo di Tribunale amministrativo d’appello, ribaltando una sentenza del Tar (Tribunale Amministrativo Regionale) della Liguria, ha accolto il ricorso di un imprenditore turistico locale che si era visto negare dal Comune la possibilità di cambiare la destinazione d’uso, da alberghiero a residenziale, del proprio immobile ora di tipo turistico- ricettivo. L’operatore, titolare del residence Augustus, aveva proposto appello sostenendo che la normativa regionale impedirebbe il cambio di destinazione solo delle nuove strutture ricettive e non anche di quelle preesistenti all’entrata in vigore della legge (2008) e che comunque la pianificazione comunale in materia sarebbe stata fatta, illegittimamente, “a macchia di leopardo”, ossia con riferimenti a specifici edifici indipendentemente dalla loro collocazione per zona nell’ambito del territorio comunale.

Il Tar ligure, in prima istanza, aveva respinto il ricorso sostenendo che la legge regionale 2 del 2008 non vieterebbe agli enti locali di limitare la possibilità di modificare la destinazione d’uso anche di strutture ricettive già esistenti alla data di entrata in vigore della legge, tanto più che sarebbe legittima, quanto meno nell’ambito della Liguria, una tecnica pianificatoria tendenzialmente non collegata al tradizionale criterio della zonizzazione e ispirata invece ad un approccio di carattere funzionale e programmatorio.

Il Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione dei giudici genovesi rilevando che la legge regionale non fa alcun riferimento alle residenze turistico-alberghiere già esistenti e, di conseguenza, non è possibile che, nel silenzio della legge, sia consentito agli Enti locali estendere le nuove regole anche alle strutture già esistenti, ossia realizzate quando le norme vigenti consentivano, senza particolari procedure, il cambiamento della destinazione funzionale degli immobili.

Quanto al Puc “a macchia di leopardo”, i giudici romani hanno osservato che gli strumenti di governo del territorio possono “spingersi (anche) a disciplinare in senso limitativo la destinazione d’uso di specifici cespiti, ma pur sempre nel contesto di ‘ambiti’ o ‘distretti’ territoriali preventivamente determinati, ossia con un approccio alla regolazione urbanistica di carattere comunque spaziale”. Nel caso di Laigueglia, il Puc – Piano Urbanistico Comnunale –  limita la facoltà di cambio di destinazione delle residenze turistico-alberghiere “prescindendo totalmente dalla previa delimitazione di omogenei ambiti comunali, dunque muovendosi in ottica non di pianificazione dell’uso dello spazio ma, in buona sostanza, di programmazione funzionale delle attività economiche”.

Ricorso accolto, quindi, con annullamento dei relativi atti approvati dal Comune, ma spese compensate in tutti e due i gradi di giudizio tenendo conto – ha sottolineato il Consiglio di Stato – degli aspetti non banali della controversia.

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