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ECONOMIA

Sportello Etichettatura ad Albenga

luca mediniDal primo febbraio, presso il Laboratorio Chimico Merceologico del polo agrotecnico camerale di Albenga sarà attivato lo Sportello Etichettatura dei prodotti agroalimentari, nuovo servizio che sarà realizzato in collaborazione con la Rete nazionale dei Laboratori camerali. L’iniziativa è stata annunciata dal direttore del Laboratorio di Albenga, Luca Medini (nella foto), a conclusione del corso sugli aggiornamenti normativi in materia di etichette per prodotti alimentari svolto nella sede della Camera di Commercio di Savona, in collaborazione con l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della Provincia di Savona. Il 13 dicembre scorso è entrato in vigore il nuovo Regolamento 1169 della Commissione europea sulle etichette alimentari, che ha sostituito la vecchia direttiva del 1979. La riforma europea dell’etichetta ha lo scopo di armonizzare tutte le norme nazionali su tre fronti: la presentazione e la pubblicità degli alimenti, l’indicazione corretta dei principi nutritivi e del relativo apporto calorico e l’informazione sulla presenza di ingredienti che possono provocare allergie. L’obiettivo è rafforzare la salvaguardia della salute dei consumatori grazie a una maggiore trasparenza delle informazioni.
Le principali novità, già oggetto di un’iniziativa di formazione che si è svolta ad Albenga nell’imminenza dell’entrata in vigore del Regolamento, sono state illustrate ieri dallo stesso Medini a Palazzo Lamba Doria. In sintesi:
Leggibilità e chiarezza delle scritte. Per la prima volta in assoluto viene definita la dimensione minima dei caratteri tipografici delle etichette, che devono essere di almeno 1,2 mm (0,9 mm per le confezioni più piccole). Questo per rendere più agevole la lettura anche da parte della popolazione anziana. Le informazioni obbligatorie, le indicazioni nutrizionali e quelle relative all’origine devono trovarsi nello stesso campo visivo della denominazione di vendita. Quando la superficie della confezione è inferiore a 10 cm quadrati è sufficiente riportare le notizie essenziali: denominazione di vendita, allergeni eventualmente presenti, peso netto, termine minimo di conservazione (“da consumarsi preferibilmente entro …”) o data di scadenza (“da consumarsi entro …”). L’elenco degli ingredienti può essere indicato anche con altre modalità (ad esempio nei locali di vendita) e deve essere sempre disponibile su richiesta del consumatore.
Scadenza. La data di scadenza deve essere riportata su ogni singola porzione preconfezionata e non più solo sulla confezione esterna. La carne, le preparazioni a base di carne e i prodotti ittici surgelati o congelati non lavorati, devono indicare il giorno, il mese e l’anno della surgelazione o del congelamento.
Allergeni. Le sostanze che procurano allergie o intolleranze (come derivati del grano e cereali contenenti glutine, sedano, crostacei, anidride solforosa, arachidi, frutta a guscio, latticini contenenti lattosio) devono essere evidenziate con più chiarezza nella lista degli ingredienti usando accorgimenti grafici (ad esempio grassetto, colore o sottolineatura). Anche i ristoranti e le attività di somministrazione di alimenti e bevande dovranno comunicare tempestivamente gli allergeni, tramite adeguati supporti (menù, cartello, lavagna o registro), ben visibili alla clientela. 
L’estensione dell’etichettatura nutrizionale anche ai prodotti alimentari somministrati nei pubblici esercizi, dai ristoranti alle mense, è l’aspetto più innovativo del nuovo Regolamento europeo – fanno notare i dietologi -. Porterà ad una maggiore responsabilità degli operatori alimentaristi e ad una crescente consapevolezza dei consumatori su ciò che mangiano. Va ricordato che in Italia circa il 3-4% della popolazione adulta e il 7-8% dei bambini soffrono di allergie”.
Tabella nutrizionale (obbligatoria dal 2016). Gli alimenti confezionati devono avere una tabella nutrizionale con sette elementi (valore energetico, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, proteine, zuccheri e sale) riferiti a 100 g o 100 ml di prodotto, che potrà essere affiancata dai dati riferiti ad una singola porzione.
Origine per carni e pollame (in vigore da aprile 2015). Dovranno essere indicate in etichetta il luogo di allevamento e di macellazione di carni diverse da quella bovina (che già prevede l’obbligo di indicare luogo di nascita, di allevamento e di macellazione del bovino). In particolare si dovrà comunicare al consumatore la provenienza di carni fresche o refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili.
Altre indicazioni sull’origine. L’informazione sull’origine del prodotto è obbligatoria anche quando la sua omissione possa indurre in errore il consumatore, ad esempio nel caso di una mozzarella fabbricata in Germania e venduta in Italia. Una precisazione utile a ostacolare il fenomeno dell’Italian sounding, ossia alimenti presentati come made in Italy ma fabbricati altrove.

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