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APPUNTI E DISAPPUNTI

di Lorenzo Ivaldo 

 

Ogni lunedì troverete online la rubrica “Appunti e disappunti” curata da Lorenzo Ivaldo.

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Alla conclusione del processo celebrato nei confronti dei dirigenti delle Ferrovie per l’incidente del 29 giugno 2009, nel quale un vagone contenente GPL, facente parte di un treno merci in transito nella stazione di Viareggio, deragliò esplodendo e provocando la morte di 32 persone, il Tribunale di Lucca ha emesso una sentenza con la quale, fra gli altri, ha condannato a sette anni di reclusione l’allora Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato e l’A.D. di Rete Ferroviaria Italiana, ritenendoli colpevoli dei reati di omicidio colposo , lesioni colpose gravissime ecc. .
Non avendo letto gli atti del processo non posso dare un giudizio di merito sulla vicenda processuale. Tuttavia è evidente che il fondamento giuridico della sentenza è la responsabilità penale di colui che ha incarichi di vertice nell’esercizio di funzioni pericolose. E’ il principio della così detta “responsabilità oggettiva”. Tale responsabilità investe anche chi pur non avendo commesso l’azione colposa o dolosa, non ha esercitato la necessaria vigilanza affinché l’evento delittuoso non si verificasse. Dal punto di vista processuale un’importante e distintiva caratteristica della responsabilità oggettiva si ha nell’inversione dell’ onere della prova: cioè la responsabilità viene meno soltanto se l’indagato per il fatto illecito fornisce la prova dell’assenza di sua colpa e solo se prova che il danno è dovuto ad un evento fortuito imprevedibile ed inevitabile. Nel procedimento penale “normale” la presunzione di innocenza è il fondamento cardine: nessuno è colpevole fino a che non si sia dimostrata la sua colpevolezza in modo definitivo. Invertendo l’onere della prova si passa dalla presunzione di innocenza alla presunzione di colpevolezza! Cosa sulla cui costituzionalità nutro qualche dubbio anche se, pare, essere l’auspicio del Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati il P.M. Pier Camillo Davigo.
In particolare, poi, l’art. 2054 del Codice civile afferma che il conducente di veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Con questo articolo si è di fronte ad un caso di colpa presunta, avverso la quale è sempre ammessa la prova liberatoria, mentre è responsabilità oggettiva per il proprietario del veicolo e soggetti assimilati, e per i danni causati da difetti del veicolo. Evidentemente il Giudice del Tribunale di Lucca avrà trovato prove di una negligenza nell’attività di manutenzione, utilizzazione dei veicoli e delle norme di sicurezza. La responsabilità oggettiva è la spada di Damocle che mi ha assillato per trent’anni nella mia attività professionale di dirigente (con responsabilità apicali) di un’Azienda di servizio trasporti (l’ACTS di Savona), con 100 autobus che quotidianamente uscivano dai depositi per andare in servizio, percorrendo 6 milioni e mezzo di km annui e trasportando centinaia di migliaia di passeggeri. Nell’ACTS, quando vi ho lavorato io, la sicurezza dei mezzi era una priorità che veniva sempre rispettata, anche considerato che, in allora, c’erano le risorse necessarie. Ciò malgrado, leggendo i fatti riguardanti la strage di Viareggio e di altri incidenti ferroviari, o quelli di autobus che hanno fatto molte vittime, il mio primo pensiero (dopo l’orrore per la strage ed il cordoglio per le vittime) è di essere sempre stato un uomo fortunato, perché nei miei trent’anni di gestione non si è mai verificato, in ACTS, un solo incidente che abbia provocato vittime o ferite serie ad alcuno dei passeggeri. Avendo vissuto questo stress, rimango sempre molto diffidente sulle modalità di utilizzo di questo strumento giuridico, anche se mi rendo perfettamente conto che di fronte a situazioni di incidenti che hanno provocato morti e feriti gravi non si può non coinvolgere i vertici delle aziende, nella loro qualità di responsabili del processo produttivo.

Post scriptum.
Nell’accingermi ad iniziare questa rubrica, ho deciso di copiarne il titolo dal libro pubblicato nel 1999 da GRIFL di Rocchetta di Cairo, in cui Francesco Ruffino ha raccolto gli appunti del padre. Oggi a 23 anni dalla tragica scomparsa del senatore Gian Carlo Ruffino, ho voluto ricordare un grande Uomo, che ha dato lustro alla nostra Provincia e che mi ha onorato della Sua stima quando era Consigliere Regionale con l’incarico di Capogruppo della D.C. ed io ero il funzionario responsabile del Settore Trasporti della Regione Liguria e della Sua amicizia quando i nostri figli Chiara e Fabrizio erano compagni di liceo. Dare titolo alla mia modesta rubrica è il modo migliore che ho di ricordarlo, senza retorica e senza pretese di paragoni impropri.

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