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APPUNTI E DISAPPUNTI

Sabato scorso ho ascoltato la rubrica “Il rovescio del diritto” tenuta dall’avv. Giandomenico Caiazza su “Radio radicale”, dove è stato illustrato un caso curioso di Giustizia all’italiana, per fortuna conclusosi positivamente secondo giustizia e buon senso. Il fatto descritto è il seguente: Una signora straniera denuncia alla Procura della Repubblica di Udine il marito, straniero pure lui, per violazione dell’art. 572 del codice penale,“Maltrattamenti contro famigliari o conviventi”. Il reato in questione prevede che “Chiunque…maltratta una persona della famiglia o, comunque, convivente,…è punito con la reclusione da due a sei anni…”. Il reato è perseguibile d’ufficio e prevede l’arresto in flagranza di reato. Dopo la denuncia e l’apertura di un fascicolo nei confronti del marito da parte della Procura di Udine, nelle more delle indagini, la signora decide di ritirare la denuncia. A questo punto il PM procedente apre un alto fascicolo a carico della signora indagandola per il reato previsto dall’art. 110 c.p. “Concorso nel reato”. Quindi, il PM convoca la Signora, a questo punto divenuta da parte lesa ad indagata, per rispondere all’ interrogatorio. Primo del suddetto interrogatorio, il marito telefona alla moglie per comunicarle che il di lui avvocato difensore ha concordato con il difensore della moglie che la Signora, quando si trovi in presenza del PM, si avvalga della “facoltà di non rispondere”. Facoltà prevista espressamente dall’art. 64 comma 3 lett. b) del Codice di Procedura Penale Italiano e contemplata in tutti gli Stati democratici che siano definibili Stati di diritto. Si ricordi il famosissimo “5° emendamento” della costituzione degli Stati Uniti. Regola giuridica che che nasce da un principio generale sintetizzato dal brocardo latino “nemo tenetur se detegere”. Il PM informato della telefonata del marito alla moglie, a seguito della intercettazione della telefonata (il telefono del marito era stato posto sotto controllo), incrimina i due avvocati per il reato di infedele patrocinio ai sensi dell’art. 380 del Codice Penale e chiede l’autorizzazione ad effettuare una perquisizione di entrambi gli studi legali ritenendo di poter rinvenire colà documentazione probatoria del reato di infedele patrocinio e di reati connessi. Avverso questa richiesta il difensore della signora oppone ricorso al Tribunale del riesame, che accoglie il ricorso. Contro questa decisione del Tribunale del riesame, il PM si oppone con ricorso per Cassazione. La Cassazione la settimana scorsa ha rigettato il ricorso del PM ed ha dichiarato inammissibile la perquisizione degli studi legali. Sarà interessante, quando saranno depositate (entro 90 giorni, salvo proroghe) poter leggere le motivazioni di questa decisione della Corte Costituzionale per vedere l’ampiezza dell’intervento della Corte ed il livello di censura dell’operato del PM.

Ho ritenuto di evidenziare questa vicenda, perché è una dimostrazione emblematica dei motivi che intasano l’operato della Giustizia in Italia, provocando la lentezza dei processi con tutti gli inconvenienti che ne derivano per tutti i cittadini. A tutti capita, infatti, nel corso della vita di incrociarsi con le procedure giudiziarie come indagati (Dio non voglia), oppure come persone offese dal reato (si pensi agli incidenti stradali o altri infortuni), oppure come semplici testimoni (con relative perdite di tempo, scomodità non retribuite e rischi di passare da testi ad indagati). A monte vi sono una concezione bizantina dell’amministrazione della Giustizia che parte dalla idea di fondo che i cittadini siano sudditi e non protagonisti della vita sociale. E’ frutto di questa idea l‘obbligo di dar corso all’azione penale, anche in presenza di denunce anonime e di semplici indizi puramente formali anche per reati bagatellari. Ricordo che Giovanni Falcone, appena che fu approvato il nuovo codice di procedura penale del 1989, al convegno di Senigallia nel 1990, dichiarò “…mi sembra giunto il momento di razionalizzare e coordinare l’attività del Pubblico Ministero finora reso praticamente irresponsabile da una visione feticistica dell’obbligatorietà dell’azione penale e dalla mancanza di efficaci controlli sulla sua attività…”. Ogni ulteriore commento è superfluo!

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