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ATTUALITÀDiritto... e rovescio

Diritto e… rovescio a cura dell’avvocato Cristina Anelli

Buongiorno,
oggi parleremo di rimborsi viaggi in seguito all’emergenza covid-19.
Tra le conseguenze dannose correlate alla pandemia, vi è stata certamente la forte contrapposizione tra viaggiatori-consumatori da una parte ed operatori del settore turistico dall’altra. L’oggetto principale della disputa è stata una norma contenuta nel c.d. decreto Cura Italia che ha concesso agli operatori la possibilità di emettere un voucher, in luogo del rimborso del prezzo.
In particolare l’art. 88 bis del predetto decreto, introduce un elenco dettagliato delle circostanze eccezionali e della situazioni soggettive collegate al covid-19 che consentono l’esercizio del diritto di recesso del consumatore dai contratti di viaggio e/o pacchetto turistico per impossibilità sopravvenuta, prevedendo però l’emissione di voucher o di un pacchetto sostitutivo, senza la necessità di un’apposita accettazione da parte del consumatore.
La norma italiana si è posta, però, in contrasto con la Direttiva UE 2015/2302 recepita, tra l’altro, in Italia con il D. Lgs. n. 79/2011, laddove prevede che, in caso di cancellazioni per circostanze inevitabili e straordinarie (quale, nel caso di specie, la pandemia covid-19) operi il diritto del consumatore ad ottenere l’integrale rimborso in denaro di quanto pagato. L’operatore è legittimato ad offrire un voucher ma senza negare ai viaggiatori il diritto al rimborso: circostanza ribadita, tra l’altro, anche dalla Commissione Europea con raccomandazione del 13 maggio 2020.
La problematica giuridica è di non poca rilevanza laddove si verifica un evidente contrasto tra una norma italiana ed una Direttiva Europea, con conseguente soppressione del diritto dei viaggiatori.
Il legislatore italiano, ha chiarito che la norma italiana si giustifica con le gravi perdite che il settore turistico dovrà affrontare, atteso che le richieste di rimborso saranno certamente numericamente superiori alle nuove prenotazioni, con la conseguenza che laddove gli organizzatori diventassero insolventi, vi sarebbe il rischio per i viaggiatori di non ricevere alcun rimborso nemmeno tramite voucher.
Tuttavia non si può sottacere che l’emissione del solo voucher a favore del viaggiatore-consumatore, attesa la situazione attuale, renderebbe più elevata la probabilità, per quest’ultimo, di non fruire del voucher con il rischio di generare l’indebito arricchimento da parte dell’operatore del settore turistico.

Avv. Cristina Anelli

per chiedere informazioni sull’argomento scrivere mail a: avvcristina.anelli@libero.it

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