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Diritto... e rovescio

Diritto e…Rovescio a cura dell’avvocato Cristina Anelli

Buongiorno a tutti,
oggi per l’ultima rubrica prima delle vacanze, parleremo dell’esenzione del ticket per reddito riservata a coloro che si trovano in particolari situazioni reddituali, associate all’età o alla condizione sociale. Con il ticket, introdotto in Italia dal 1982, gli assistiti “partecipano” al costo delle prestazioni sanitarie di cui usufruiscono. Le prestazioni incluse nei Livelli essenziali di assistenza (LEA), definiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, per le quali è previsto il pagamento del ticket sono:
· le visite specialistiche ed esami di diagnostica strumentale e di laboratorio;
· le prestazioni eseguite in pronto soccorso che non rivestono carattere di emergenza o urgenza (codici bianchi), non seguite da ricovero;
· le cure termali.
Tuttavia, oltre a numerose prestazioni per le quali non è previsto il pagamento del ticket, la legge stabilisce anche delle esenzioni (per alcune o per tutte prestazioni) a cui hanno diritto gli assistiti che ne hanno i requisiti
o che versano in determinate condizioni reddituali, così come previsto dalla Legge 537/1993 e successive modificazioni:
· cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore ad €. 36.151,98 (CODICE E01);
· disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore ad €. 8.263,31, incrementato fino ad €. 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori €.
516,46 per ogni figlio a carico (CODICE E02);
· titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico (CODICE E03);
· titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant’anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore ad €. 8.263,31 incrementato fino ad €. 11.362,05 in
presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori €. 516,46 per ogni figlio a carico (CODICE E04).
L’assistito esente per reddito può effettuare, senza alcuna partecipazione al costo (ticket), tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche ambulatoriali garantite dall’SSN:
l’esenzione per reddito non riguarda, però, l’assistenza farmaceutica.
Coloro che hanno diritto all’esenzione per reddito sono inseriti automaticamente in un elenco al quale i medici di famiglia e i pediatri possono accedere. Di conseguenza, per poter usufruire di tale beneficio, l’interessato
deve farne richiesta ai medesimi che, all’atto della prescrizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale, verifica se l’assistito ha diritto all’esenzione (codici E01, E03, E04) e riporta il relativo codice sulla ricetta.
Se invece l’assistito non risulta nell’elenco degli esenti per reddito, il medico annulla con un segno la casella contrassegnata dalla lettera «N» (non esente) presente sulla ricetta.
Tuttavia, vi sono alcune tipologie di utenti che, pur avendo diritto all’esenzione dal ticket, non compaiono nella lista del proprio medico curante. Si tratta degli assistiti che non hanno l’obbligo di presentare la
dichiarazione dei redditi (pensionati al minimo e pensionati sociali) e dei disoccupati (che dovranno autocertificare il loro stato di disoccupazione o la sua eventuale cessazione): saranno loro stessi a dover annualmente
autocertificare il reddito percepito nell’anno precedente presso la ATS di residenza che rilascia un apposito attestato.
Sempre alla ATS di residenza dovranno rivolgersi anche gli assistiti che ritengono di possedere i requisiti per l’esenzione per reddito e ivi andranno anche comunicati i cambiamenti che incidono sulle condizioni di
reddito e che sono idonee, invece, a far venir meno il diritto all’esenzione.
BUONE VACANZE A TUTTI.
Avv. Cristina Anelli

Per ulteriori informazioni: avvcristina.anelli@libero.it

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