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Diritto... e rovescio

Diritto…e Rovescio a cura dell’ avvocato Cristina Anelli

Buongiorno a tutti e ben ritrovati.
Oggi parleremo della possibilità di pignorare il conto corrente del debitore in caso di suo inadempimento.
I decreti che si sono susseguiti in questi mesi, hanno contribuito a rallentare l’avvio delle diverse procedure legali in riferimento al recupero crediti.
Con l’entrata in vigore del Decreto Cura Italia 18/2020 (Legge 27/2020), dopo l’8 marzo è stato introdotto il divieto di notificare cartelle di pagamento, atti di pignoramento e misure cautelari fino al 31 agosto 2020; il Decreto Rilancio 34/2020 (convertito in Legge 77/2020) ha poi confermato i blocchi in tema di pignoramenti, aventi per oggetto le somme a titolo di stipendio, pensione o altre indennità.
Il più recente Decreto Agosto ha prorogato i termini della sospensione dei pignoramenti, fino al 15 ottobre, per le cartelle inviate ai debitori da Agenzia delle Entrate Riscossioni. Gli altri pignoramenti presso terzi, invece, possono proseguire il loro iter, purché avviato prima dell’entrata in vigore del DL 18/2020.
Il conto corrente è uno dei beni maggiormente aggredibili nei pignoramenti presso terzi. Escludendo la procedura di accesso ai dati dell’anagrafe tributaria tramite Agenzia delle Entrate, che presenta tempistiche lunghe e scarso aggiornamento dei riferimenti, lo strumento più utile ad ottimizzare l’iter di recupero del credito è il rintraccio dei conti correnti per il tramite di società specializzate, che consentono di individuare i codici ABI e CAB dei conti del debitore. L’indagine di rintraccio può attuarsi entro una territorialità definita, oppure a livello nazionale.
Il pignoramento del conto bancario o postale si esegue entro alcuni limiti, anche in base alla tipologia di conto: ad esempio in caso di contestazione si può procedere al pignoramento nella misura massima del 50% della somma depositata, pur se la somma non dovesse soddisfare totalmente il debito contratto.
Inoltre, quando le somme depositate derivano esclusivamente da rapporto di lavoro, anche il pignoramento dello stipendio su conto corrente è regolamentato: se il denaro è depositato prima del pignoramento, può essere espropriata solo la parte che eccede il triplo dell’assegno sociale (€ 459,83 per il 2020); qualora il versamento delle somme sia avvenuto dopo l’atto di pignoramento, si può procedere al cosiddetto pignoramento del quinto. Le stesse limitazioni si applicano anche per il pignoramento del TFR o della pensione.
Nel caso di un conto “in rosso”, i versamenti utili a diminuire o azzerare l’ammontare scoperto non sono pignorabili ma restano, comunque, aggredibili gli eventuali depositi successivi alla riattivazione del conto.
Si procede al pignoramento del conto corrente recapitando al debitore: il titolo esecutivo (come la sentenza del giudice, il decreto ingiuntivo o la cartella dell’Agenzia delle Entrate Riscossioni), l’atto di precetto con inviato a pagare entro 10 giorni dalla sua ricezione e, in caso di mancato pagamento, l’atto di pignoramento vero e proprio, una copia del quale va inviata anche all’istituto di credito o filiale che detiene il conto corrente. Una volta ricevuta tale copia la Banca procederà al blocco conto corrente e l’intestatario debitore non potrà prelevare le somme inserite nel titolo esecutivo.
Avv. Cristina Anelli

Per ulteriori informazioni: avvcristina.anelli@libero.it

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