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Il Comune di Albenga in torto per un capannone a Torre Pernice

Il TAR – Tribunale Amministrativo Regionale – della Liguria, ha accolto il ricorso presentato contro il Comune di Albenga dalla Nuova Beni Immobiliari, per il mancato provvedimento di sanatoria di irregolarità edilizie imputate a tale società, nella realizzazione di un capannone artigianale in località Torre Pernice, che avrebbe permesso  ad essa di vendere l’immobile.

In particolare si trattava di un fabbricato ad uso produttivo esteso per oltre 2500 metri quadrati, a pertinenza del quale era stata prevista  la realizzazione di ampi magazzini, poi in parte adibiti ad archivio e servizi igienici, così come la zona di carico venne dotata di una copertura non consentita dalle autorizzazioni urbanistiche.

Durante il procedimento amministrativo è emerso che la proprietà aveva avviato trattative per l’alienazione del manufatto per necessità di liquidità, ma la situazione di irregolarità urbanistica aveva impedito la vendita.

Per regolarizzare la situazione la Società aveva presentato domanda per ottenere la la sanatoria degli abusi edilizi, ma la richiesta era stata respinta dal Comune.

Il Tar così si pronuncia: “Quanto realizzato in concreto configura una manutenzione straordinaria con un limitato incremento dell’indice volumetrico, posto che gli interventi all’interno del capannone e la chiusura di parte della tettoia soprastante lo spazio di carico non assurgono ad una sfera dell’abuso che supera quanto è ammesso dall’art. 42 delle Norme di Attuazione del Piano regolatore generale. Per il vero, tale assunto non è neppure contestato in concreto dall’atto impugnato, posto che in prima istanza esso si limita a negare la liceità della realizzazione di un intervento meno impattante rispetto alla ristrutturazione urbanistica. E’ del pari immotivata la successiva asserzione con cui il provvedimento esclude la possibilità di utilizzare l’aumento di superficie lorda avvalendosi di una sanatoria basata sulla dichiarazione di aver compiuto un’attività di manutenzione straordinaria: non v’è infatti alcuna motivazione a corredo dell’asserzione, che risulta pertanto carente del necessario chiarimento in diritto.”

Il Tar condanna il comune di Albenga al risarcimento del danno  la cui valutazione sarà effettuata da un CTU. Un primo elemento del computo del pregiudizio consiste nel prezzo che avrebbe potuto essere conseguito dalla vendita del bene, da questo importo dovrà essere sottratto il valore attuale del magazzino e la somma che la proprietà avrebbe potuto incassare utilizzando il capannone in questi anni.

Così il Comune di Albenga, già in ambasce nei fori internazionali con la Deutsche Bank, lo è anche per il capannone della discordia!

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