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ATTUALITÀ

20 maggio 1970: “la Costituzione entra in fabbrica”

Il 20 maggio del 1970 venne pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge 300/1970, “Norme sulla tutela e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”, conosciuta come “Statuto dei Lavoratori”. La Camera aveva approvato, il 15 maggio, il testo di legge, già passsato al Senato, con i 217 voti favorevoli della maggioranza di governo (democristiani, socialisti unitari – ovvero PSI e PSDI uniti negli anni 1969/ 1971 – e liberali), e del Partito repubblicano. Il Partito Comunista Italiano, Il Psiup – Partito socialista italiano di unità proletaria -, i Missini, si astennero e si registrarono dieci voti contrari; i comunisti, pur dichiarandosi d’accordo con il testo, impugnarono la mancata estensione dello “Statuto” alle imprese con meno di 15 dipendenti. Pensare che proprio un espoonente del Pci, ovvero il grande fondatore e segretario generale della Cgil, Giuseppe Di Vittorio, ne può essere ritenuto l’ispiratore; al Congresso della Cgil di Napoli del 1952, Di Vittorio propose l’approvazione di uno Statuto con il fine di «portare la Costituzione nelle fabbriche» e di rendere così effettivi tutti quei principi di libertà in materia di lavoro previsti dalla Carta e rimasti, sino ad allora, in molte situazioni, inapplicati.

La storia dei rapporti nel mondo del lavoro, nel dopoguerra, è complessa e passa purtroppo anche da momenti dolorosi, come gli scontri di Modena del 1950 o di Reggio Emilia del 1960 con morti e feriti ma il sindacalismo è espresso da tutte le forze politiche popolari italiane, e spesso è unito nelle lotte per l’attuazione del dettato costituzionale, nonostante la clamorosa scissione dei tre grandi sindacati avvenuta nei mesi successivi all’attentato a Togliatti del luglio 1948.
La stagione più propizia alla redazione di un testo di legge completo per la regolarizzazione dei rapporti lavoratori-sindacati-industriali, furono gli anni del Centro-sinstra; al Partito Socialista Italiano, dapprima in appoggio, poi “organico” nella compagine governativa nell’omonima formula di alleanza politica – Centrosinistra organico – stava a cuore, come contropartita all’appoggio alla Democrazia Cristiana, addivenire alla realizzazione di una politica riformistica che comprendeva pure la definizione dei rapporti normativi del lavoro. Chi si impegnò per giungere a tale scopo fu, innanzi tutto, Giacomo Brodolini (1920-1969), Ministro del lavoro e della Previdenza sociale dal 1968, con una carriera sindacale alle spalle.
Venne riformata l’INPS con la cosiddetta “riforma delle pensioni”, passate dal sistema “a capitalizzazione” al sistema “a ripartizione”, non furono più ammesse le “gabbie salariali” e venne formata una commissione nazionale, un comitato tecnico di notevole spessore. per la redazione di una bozza di statuto (dal ministro chiamato “Statuto dei diritti dei lavoratori)”, che codificasse la normativa sul lavoro; Brodolini chiamò a presiederla un altro socialista, Gino Giugni, un docente universitario, cui si ascrivono il merito e l’impulso di indirizzo nei lavori di redazione di cui il ministro Brodolini non vide il risultato, poiché morì prematuramente l’11 luglio 1969. Gli successe un altro ministro che si impegnò fortemente per la conclusione dell’iter della legge, il democristiano Carlo Donat Cattin, anch’egli proveniente dalle file sindacali, già leader della CISL torinese.
Nonostamte si fosse già entati nella funesta epoca del terrorismo, con l’attentado di Piazza Fontana del 12 dicembre 1969, i lavori proseguirono e si giunse all’ approvazione della legge, il 20 maggio 1970.
Un articolo del “Corriere della Sera”, definì il discorso di Donat Cattin «permeato di asprezze polemiche. Gli imprenditori e le forze politiche moderate – non escluse quelle che militano nella Dc – sono state i bersagli delle ripetute tirate del ministro» Donat Cattin affermò: «I rilievi mossi allo Statuto risentono in gran parte di una mentalità privatistica dei rapporti sindacali ispirata da Dossetti», riflettendo un punto di vista, disse: «talvolta esasperato fino a visioni di tipo americanistico che vedevano il sindacato come libero agente operante nella società al di fuori di ogni regolazione giuridica».
La legge, come già visto, non ricevette l’avallo dei comunisti: L'”Unità del 15 maggio 1970 scrisse: «Il Pci si è astenuto per sottolineare le serie lacune della legge e l’impegno a urgenti iniziative che rispecchino la realtà della fabbrica; il testo definitivo contiene carenze gravi e lascia ancora molte armi, sullo stesso piano giuridico, al padronato». Alla Camera intervenne Giancarlo Pajetta, che indicò quelli che, secondo il PCI, costituivano gli aspetti negativi del provvedimento: l’esclusione dalle garanzie previste dalla legge nei confronti dei lavoratori delle aziende fino a 15 dipendenti, la mancanza di norme contro i licenziamenti collettivi di rappresaglia.

“LO STATUTO DEI LAVORATORI È LEGGE” titolò sun quattro colonne l’“Avanti!” del 22 maggio 1970 e sottolineò nella volontà di Giacomo Brodolini l’approdo definitivo della legge in Parlamento. Il quotidiano del Partito Socialista ricordò il ruolo fondamentale che Brodolini aveva svolto, definendolo il vero “padre politico” dello Statuto, e attaccò «l’atteggiamento dei comunisti, ambiguo e chiaramente elettoralistico»; nell’articolo di fondo intitolato: “La Costituzione entra in fabbrica” si poneva l’attenzione sul «riconoscimento esplicito di una nuova realtà che, dopo le grandi lotte d’autunno, nel vivo delle lotte per le riforme sociali, vede la classe lavoratrice all’offensiva, impegnata nella costruzione di una società più democratica».

Dallo “Statuto”, gli articolo 1 e 2, ad esemplificazione e per metterne in rilievo l’equilibrio della normativa:

I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge.

Il datore di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate, di cui agli articoli 133 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale. Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale.
È fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza sull’attività lavorativa le guardie di cui al primo comma, le quali non possono accedere nei locali dove si svolge tale attività, durante lo svolgimento della stessa, se non eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti di cui al primo comma, in caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata delle disposizioni di cui al presente articolo, l’Ispettorato del lavoro ne promuove presso il questore la sospensione dal servizio, salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte del prefetto nei casi più gravi.

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