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Maersk: respinto ricorso di Italia Nostra, ora tocca al Consiglio Superiore

La prima sezione del Tar Liguria ha in parte dichiarato inammissibile e in parte ha respinto il ricorso di Italia Nostra contro il via libera ambientale della Regione Liguria alla variante Maersk, ovvero al progetto esecutivo della piattaforma contenitori di APM Terminals a Vado Ligure. La sentenza del Tribunale Amministrativo, pubblicata oggi, e l’imminente pronunciamento del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sulla stessa variante, atteso nella seduta del 21 luglio, dovrebbero chiudere un periodo di incertezza che ha comportato un prolungato rallentamento dell’attività di costruzione. La prospettiva, nel caso che anche da Roma giungesse “luce verde”, è di riprendere a tutto regime i lavori a conclusione delle ferie di agosto.

Ad opporsi al ricorso in sede amministrativa erano stati, oltre a Regione Liguria, ministeri dell’Ambiente e delle Infrastrutture, Comuni di Vado Ligure, Savona, Bergeggi, Quiliano, Arpal, e Autorità Portuale, anche l’Unione Industriali di Savona ed i sindacati confederali.

La variante, proposta nel 2014, prevede, diversamente dal progetto originario, la realizzazione a terrapieno della piattaforma multifunzionale e la costruzione della nuova diga foranea. Italia Nostra ha contestato la violazione del piano regolatore portuale, nel senso che la nuova piattaforma avrebbe dovuto essere realizzata ‘a giorno’, con palificazioni in cemento armato infisse nei cassoni posati sul fondale. La deduzione dei ricorrenti era che la variante approvata rientrava sin dall’inizio nelle intenzioni dei proponenti, che avevano sottoposto all’opinione pubblica un progetto ecologicamente più accettabile ma non finanziato né finanziabile, per riservarsi di modificarlo una volta che l’idea della realizzazione della piattaforma si fosse fatta strada nella popolazione.

Il Tar osserva che un piano regolatore portuale è suscettibile di varianti, e che le modifiche vengono apportate con procedimenti aperti al contributo della cittadinanza: “L’atto approvativo regionale rimesso ad un’autorità di derivazione politica (la giunta regionale, ndr), sì che l’eventuale dissenso dell’elettorato potrà avere riflessi sulla formazione delle maggioranze nelle future assemblee”. Pertanto il sistema normativo non risulta violato. Il mutamento del progetto originario, proseguono i giudici, “può allora considerarsi un profilo di scarsa correttezza politica nei confronti degli amministrati, ma non è questa la sede in cui si può discutere di tali argomenti, una volta che le censure in diritto proposte si siano mostrate infondate”.

L’ulteriore argomento addotto con il ricorso è che la variante sarebbe stata concepita ed approvata al solo scopo di reperire risorse finanziarie per costruire la diga foranea e non già per realizzare l’opera più idonea alla bisogna e meglio compatibile con l’ambiente. Su questo il Tar concorda con l’Autorità Portuale evidenziando che non è provato che il risparmio di spesa che sembra sarà realizzato con la soluzione a “tutto terrapieno” derivi da una preordinata ed illegittima volontà degli organi di molte pubbliche autorità.

Quanto al rischio di peggioramento della situazione ambientale che potrebbe derivare dalla variante approvata, i giudici hanno evitato di farsi coinvolgere nei tecnicismi di entrambe le parti. “Studi per certo compendiosi e ampiamente argomentati – rileva il Tar – che controvertono sulla esaustività dei dati presi a base nel corso del procedimento per giungere alla conclusione rispettivamente avversata o sostenuta”. E richiamano il medioevale rasoio di Occam, ovvero la tesi che in mezzo ad una babele di argomenti, sia opportuno eliminare con tagli di lama e mediante approssimazioni successive le ipotesi più complicate: a parità di fattori la spiegazione più semplice è da preferire. “In tale situazione il collegio – scrivono i giudici – deve richiamare la giurisprudenza  laddove sostiene che in presenza di distinte conclusioni di natura tecnica, tutte comunque confutabili almeno per parte, il giudice amministrativo deve attenersi alle conclusioni della pubblica amministrazione, ove stimate non illogiche o frutto di inidonea valutazione dei fatti”.

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