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ATTUALITÀ

Il Comune di Savona subisce

Materia del contendere: i parcheggi di via Cimarosa. Il Consiglio di Stato ha ribaltato una sentenza del Tar Liguria ed ha accolto il ricorso presentato dal condominio “Il Mulino” di via Cimarosa e dal Gruppo Imprese Savonesi (Gis), soggetto attuatore del comparto residenziale realizzato nei primi anni Duemila alla foce del Letimbro, su aree in parte appartenenti al demanio marittimo. La sentenza del Tar è del 2012, la pronuncia del Consiglio di Stato, di questi ultimi giorni. Nel frattempo, il Gis è stato dichiarato fallito, ma la giustizia amministrativa, chiamata a pronunciarsi sulla natura di un parcheggio ritenuto “privato” dai privati e “pubblico” dall’ente pubblico, ha fatto il suo corso. La sentenza di ultima istanza ha dato ragione al condominio ed ai costruttori, addebitando al Comune di Savona 9 mila euro di spese processuali.

Il contenzioso era iniziato con il ricorso del Gis e del condominio “Il Mulino” per l’annullamento dei provvedimenti del Comune di Savona,che aveva respinto la domanda di sanatoria per la realizzazione di un accesso carraio con sbarra per la regolamentazione di 13 parcheggi in via Cimarosa; diniego che era stato seguito dall’ordinanza di demolizione della sbarra stessa.

Il ricorso sottolineava la natura “non pubblica” dei parcheggi che erano invece da considerare “non pertinenziali ma funzionali” alle esigenze dei privati. Il Tar Liguria aveva dichiarato inammissibile il ricorso in quanto nell’accordo di programma che aveva autorizzato la realizzazione del comparto mancava un’espressa previsione urbanistica sulla destinazione (privata) dei parcheggi funzionali, che non potevano essere omologati a quelli pertinenziali.

Il Consiglio di Stato, in appello, ha invece rilevato come nel piano urbanistico attuativo, tra la documentazione progettuale all’area oggetto della contesa, non fossero previste aree di sosta pubbliche. Per questo motivo “non è legittimo introdurre autoritativamente a posteriori una destinazione ad uso pubblico di parcheggi”. Ma pure un secondo ordine di considerazioni rafforza la fondatezza dell’appello: la normativa regionale distingue i parcheggi in cinque categorie: pertinenziali; non pertinenziali ma direttamente funzionali; non pertinenziali e non funzionali; pubblici ad accesso libero; e, infine, le aree di sosta realizzate e gestite sulla base di convenzione con il Comune. “Il parcheggio funzionale, distinto dal parcheggio ad uso pubblico – scrivono i giudici romani – obbedisce all’esigenza di assicurare nell’ambito della pianificazione urbana un margine di flessibilità sulla destinazione delle aree di parcheggio in funzione degli usi che, in concreto, si dovessero rendere necessari per attuare correttamente gli standards urbanistici, garantire la viabilità e soddisfare, in pari tempo, le esigenze connesse con le attività residenziali, commerciali e produttive”. Attività tutte presenti nell’intervento edilizio di via Cimarosa, per le quali sono stati previsti nel piano urbanistico i parcheggi funzionali. E il Comune non aveva il potere di ordinare la demolizione della sbarra, in quanto il parcheggio insiste su suolo demaniale ed è stato autorizzato dall’Autorità Portuale.

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